...difficile non è partire contro il vento
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Whistleblowing

Regolamento Whistleblowing

Regolamento Whistleblowing

1. Premessa e Obiettivi

Il presente Regolamento disciplina le procedure per la segnalazione di violazioni (c.d. whistleblowing) da parte di dipendenti, collaboratori e terzi, in conformità al D.Lgs. 24/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937.

 

Obiettivo del Regolamento è:

 

  • Garantire un canale di segnalazione sicuro e riservato.

  • Assicurare la tutela del segnalante (whistleblower) da ritorsioni, discriminazioni o trattamenti sfavorevoli.

  • Promuovere un ambiente di lavoro etico e trasparente.

2. Ambito di Applicazione

Il Regolamento si applica a:

 

  • Dipendenti (a tempo indeterminato, determinato, parziale, ecc.).

  • Lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti.

  • Volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti).

  • Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione o controllo.

  • Persone che hanno ricevuto informazioni su violazioni in un contesto lavorativo con l'organizzazione.

3. Oggetto della Segnalazione

Possono essere oggetto di segnalazione le informazioni sulle seguenti violazioni, anche solo potenziali, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo:

 

  • Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.

  • Violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex D.Lgs. 231/2001.

  • Violazioni di normative europee in specifici settori (ad esempio, appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza alimentare, protezione dell'ambiente, protezione dei dati personali).

  • Violazioni del codice etico o di altre procedure interne che possano arrecare un danno all'interesse pubblico o all'integrità dell'ente.

 

Non costituiscono oggetto di segnalazione le lamentele di carattere personale del segnalante o le rivendicazioni legate al rapporto di lavoro, che dovranno essere gestite attraverso gli ordinari canali interni (es. Ufficio Risorse Umane).

4. Canali di Segnalazione Interna

L'organizzazione mette a disposizione i seguenti canali interni, gestiti in modo da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione:

 

Canale

Modalità

Soggetto Ricevente

Email certificata   

  Accesso tramite: 

  Whistleblowingcoopertativalindbergh@PEC.it

  Responsabile Whistleblowing (RW)

Posta Cartacea   

  Busta chiusa con dicitura "Riservata/Personale - Whistleblowing" indirizzata a:

  Responsabile Whistleblowing (RW)

  Via Agretti, 10 – 19125 La Spezia

  Responsabile Whistleblowing (RW)

Incontro Diretto  

  Su richiesta del segnalante, da fissare tramite la piattaforma informatica o contatto telefonico con l'RW  

  Responsabile Whistleblowing (RW)

 

Il Responsabile Whistleblowing (RW) è l'organo o l'ufficio interno autonomo e dedicato, designato dal Consiglio di amministrazione/Organo Dirigente, con il compito di gestire le segnalazioni. 

5. Gestione delle Segnalazioni

  1. Ricezione: Entro 7 giorni dalla ricezione, l'RW invia al segnalante un avviso di ricevimento.

  2. Verifica Preliminare: L'RW valuta l'ammissibilità della segnalazione e, se necessario, chiede chiarimenti al segnalante.

  3. Istruttoria: Se la segnalazione è ammissibile, l'RW svolge l'istruttoria, coinvolgendo, se necessario e nel rispetto della riservatezza, le funzioni interne competenti.

  4. Esito: Entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, l'RW fornisce riscontro al segnalante sull'esito della verifica e sulle azioni intraprese o previste.

6. Misure di Tutela

6.1. Tutela della Riservatezza

L'identità della persona segnalante è protetta e non può essere rivelata senza il suo consenso, ad eccezione dei casi previsti dalla legge (es. indagini penali). La protezione si estende anche all'identità delle persone coinvolte e a quella di eventuali soggetti facilitatori.

6.2. Divieto di Ritorsione

È vietato qualsiasi atto di ritorsione, diretto o indiretto, che possa provocare un danno ingiusto al segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Le ritorsioni possono includere licenziamento, demansionamento, trasferimento, valutazione negativa delle performance, o altre misure discriminatorie.

 

In caso di presunta ritorsione, il segnalante può rivolgersi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o all'Autorità Giudiziaria.

7. Trattamento dei Dati Personali

Tutti i dati personali trattati nell'ambito delle procedure di whistleblowing sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile in allegato: File.

8. Formazione e Sensibilizzazione

L'organizzazione si impegna a promuovere la conoscenza del presente Regolamento e a fornire adeguata formazione al personale coinvolto nella gestione delle segnalazioni. 

9. Contatti Utili

Per informazioni e chiarimenti sul presente Regolamento, è possibile contattare l'Ufficio Legale o il Responsabile Whistleblowing.

 

Ruolo

Contatto

  Responsabile Whistleblowing (RW)  

   formazionesicurezzaldl81@gmail.com  

 

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